TASI

TASI-2020

La legge n. 160 del 27.12.2019 Art. 1 comma 738 ha abrogato la TASI con decorrenza 01.01.2020.

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TASI 2019

Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:
Acconto: scadenza 17 giugno 2019
Saldo: scadenza 16 dicembre 2019
E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2019

le aliquote da utilizzare per l'anno 2019 sono:
1 per mille per tutte le tipologie di immobili.

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo
• 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
• 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 Tasi su Aree fabbricabili
• 3961 Tasi per altri fabbricati”
Il codice Comune da indicare è E210.

E’ possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 all’indirizzo http://www.riscotel.it/
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE.

Download Regolamento

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l’imposta è dovuta per il 90% dal proprietario e per 10% dal locatario dell’immobile.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione Tasi dev’essere presentata sia dal titolare del diritto reale dell’immobile sia dall’occupante.
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
La riduzione si applica anche all'IMU

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TASI 2018
le aliquote da utilizzare per l'anno 2018 sono:
1 per mille per tutte le tipologie di immobili.
Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l’imposta è dovuta per il 90% dal proprietario e per 10% dal locatario dell’immobile.

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TASI 2017
le aliquote da utilizzare per l'anno 2017 sono:

1 per mille per tutte le tipologie di immobili.
Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l’imposta è dovuta per il 90% dal proprietario e per 10% dal locatario dell’immobile.

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TASI 2016:
le aliquote da utilizzare per l'anno 2016 sono:
1 per mille per tutte le tipologie di immobili.

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l’imposta è dovuta per il 90% dal proprietario e per 10% dal locatario dell’immobile.


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TASI 2015:
2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
1 per mille per tutte le altre tipologie.