IMU

IMU 2023

Scadenza pagamenti:
Acconto: 16 giugno 2023
Saldo: 16 dicembre 2023

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2023 sono:

6,00 per mille: Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

10,60 per mille: Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale

10,60 per mille: Aliquota ordinaria

10,60 per mille: Aliquota per abitazioni a disposizione

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

0 per mille: Terreni agricoli

10,60 per mille: Aree fabbricabili

1,0 per mille: immobili strumentali all’attività agricola

€ 200,00: Detrazione per abitazione principale

Sono esenti da IMU: i terreni, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per la prima casa (Cat. A1, A8,A9 e pertinenze) è possibile applicare una detrazione di 200 euro . La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E210 è il codice catastale del Comune di Grotte di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Grotte di Castro con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2023&comune=E210

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Si ricorda che:

L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.

il comma 48 della Legge 179/2020 L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.


DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E210.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Grotte di Castro anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 11,00 alle 13,00 Tel. 0763-798002
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IMU 2022

Scadenza pagamenti:
Acconto: 16 giugno 2022
Saldo: 16 dicembre 2022

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2022 sono:

6,00 per mille: Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

10,60 per mille: Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale

10,60 per mille: Aliquota ordinaria

10,60 per mille: Aliquota per abitazioni a disposizione

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

0 per mille: Terreni agricoli

10,60 per mille: Aree fabbricabili

1,0 per mille: immobili strumentali all’attività agricola

€ 200,00: Detrazione per abitazione principale

Sono esenti da IMU: i terreni, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per la prima casa (Cat. A1, A8,A9 e pertinenze) è possibile applicare una detrazione di 200 euro . La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E210 è il codice catastale del Comune di Grotte di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Grotte di Castro con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2022&comune=E210

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Si ricorda che:

- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.


DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E210.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Grotte di Castro anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 11,00 alle 13,00 Tel. 0763-798002
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IMU 2021

Scadenza pagamenti:
Acconto: 16 giugno 2021
Saldo: 16 dicembre 2021

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2021 sono:

6,00 per mille: Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

10,60 per mille: Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale

10,60 per mille: Aliquota ordinaria

10,60 per mille: Aliquota per abitazioni a disposizione

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

0 per mille: Terreni agricoli

10,60 per mille: Aree fabbricabili

1,0 per mille: immobili strumentali all’attività agricola

1,0 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati

€ 200,00: Detrazione per abitazione principale

Sono esenti da IMU: i terreni, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per la prima casa (Cat. A1, A8,A9 e pertinenze) è possibile applicare una detrazione di 200 euro . La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E210 è il codice catastale del Comune di Grotte di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Grotte di Castro con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2021&comune=E210

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Si ricorda che:

- La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.


DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E210.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Grotte di Castro anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 11,00 alle 13,00 Tel. 0763-798002

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IMU 2020

Scadenza pagamenti:
Acconto: 16 giugno 2020
Saldo: 16 dicembre 2020

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2020 sono:

6,00 per mille: Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)

10,60 per mille: Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

10,60 per mille: Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale

10,60 per mille: Aliquota ordinaria

10,60 per mille: Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione

10,60 per mille: Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

0 per mille: Terreni agricoli

10,60 per mille: Aree fabbricabili

1,0 per mille: Beni strumentali all’attività agricola

1,0 per mille: Beni merce

€ 200,00: Detrazione per abitazione principale

Sono esenti da IMU: i terreni, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per la prima casa (Cat. A1, A8,A9 e pertinenze) è possibile applicare una detrazione di 200 euro . La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E210 è il codice catastale del Comune di Grotte di Castro
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMUe stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Grotte di Castro con ANUTEL all’indirizzo
http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2020&comune=E210

VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Si ricorda che:
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”


DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E210.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Grotte di Castro anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 11,00 alle 13,00 Tel. 0763-798002

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IMU 2019
Scadenza pagamenti:
Acconto: 17 giugno 2019
Saldo: 16 dicembre 2019

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2019 sono:
4 per mille per prima casa (Cat. A1, A8, A9 e pertinenze)
7,6 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati)

Sono esenti da IMU: i terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per la prima casa (Cat. A1, A8,A9 e pertinenze) è possibile applicare una detrazione di 200 euro . La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

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IMU 2018
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2018 sono:
4 per mille per prima casa (Cat. A1, A8, A9 e pertinenze)
7,6 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati)
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IMU 2017
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2017 sono:
4 per mille per prima casa (Cat. A1, A8, A9 e pertinenze)
7,6 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati)

Sono esenti da IMU: i terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per la prima casa (Cat. A1, A8,A9 e pertinenze) è possibile applicare una detrazione di 200 euro . La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

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IMU 2016
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2016 sono:
4 per mille per prima casa (Cat. A1, A8, A9 e pertinenze)
7,6 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati)

Sono esenti da IMU: i terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola, la prima casa di abitazione e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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IMU 2015
Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2015 sono:
4 per mille per prima casa (Cat. A1, A8, A9 e pertinenze)
7,6 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati)