News ed eventi

24-10-2013 Ordinanza N. 87 - Combustione Rifiuti

Ordinanza N. 87
Del 22/10/2013

I L S I N D A C O

- Preso atto della Delibera n. 111/2013 della Giunta Provinciale di Viterbo, con la quale vengono dettate linee guida per la gestione dei rifiuti agricoli in esecuzione del Regolamento Regionale 7/2005 della Regione Lazio e recepite le istanze rappresentate nell’incontro tenutosi presso la Provincia di Viterbo con le associazioni di categoria e i Comuni del territorio per approfondire le emergenze in essere al momento per lo smaltimento dei residui agricoli;

Considerato che:
- il Comune di Grotte di Castro ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali olivi, viti, patate, legumi ecc;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali, mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed a determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- lo stesso Regolamento forestale 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto l’art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

- Visto il Regolamento Forestale della Regione Lazio 7/2005;

- Vista la nota della Regione Lazio – Dipartimento Istituzione e Territorio, prot. n. 230593 in data 18/06/2013;

- Vista la direttiva Europea 2008/98/CE;

- Vista la direttiva Europea 2009/29/CE;

- Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento che consenta la gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione;


O R D I N A

E’ consentita la combustione dei residui vegetali derivanti dalle pratiche agricole alle seguenti condizioni:
- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

- durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;

- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;

- possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 5 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

- l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11,00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17,00. Il terreno su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

- nelle fasce adiacenti le grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio;

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;

- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

- è consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;

- al fine di evitare il trascinamento dei resti della combustione nei corsi d’acqua, i residui devono essere interrati nel luogo di abbruciamento.

La presente ordinanza deve essere pubblicata sul sito del Comune ed all’Albo Pretorio del Comune.

Tutte le Forze di Polizia sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa al:
Comando di Polizia Locale del Comune di Grotte di Castro;
Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo;
Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Acquapendente;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo;
Comando Stazione Carabinieri di Grotte di Castro.


Grotte di Castro, lì 22/10/2013

Il Sindaco
Camilli Piero