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28-06-2012 Ordinanza sul consumo di bevande in bottiglia


IL SINDACO

Visti i numerosi episodi di comportamenti che, in special modo nelle serate del fine settimana, turbano la fruizione, il libero utilizzo ed il decoro degli spazi pubblici, consistenti soprattutto nell’abbandono di bottiglie di vetro, anche rotte, lattine vuote, carte ed altro materiale in prossimità e nelle adiacenze di bar ed esercizi pubblici che vendono e somministrano tali prodotti;

Considerato che in occasione dell’imminente periodo estivo il territorio comunale sarà interessato da manifestazioni ed eventi in luoghi pubblici, anche in orari serali e notturni, con l’intervento di numerose persone che accederanno agli spazi interessati;

Rilevata la necessità di prevenire e sanzionare i suddetti comportamenti che determinano un deplorevole deterioramento del decoro urbano, il danneggiamento del patrimonio pubblico e lo scadimento delle condizioni di vivibilità, oltre a mettere a rischio la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica nel territorio comunale;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 7/bis del d. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

1. A decorrere dalla data del presente atto e fino al 15/9/2012, il divieto, agli operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita o somministrazione, e al di fuori delle relative superfici attrezzate di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23,00 alle ore 06,00.

2. Il divieto per chiunque, nello stesso periodo, dalle ore 23,00 alle ore 06,00, di consumare bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico.

Di stabilire che, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, e che, contestualmente, ai sensi della L. 689/81, viene determinato in € 200,00 il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio per la violazione del divieto di cui al punto n.1, ed in € 100,00 il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio per la violazione del divieto di cui al punto n.2.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Di trasmettere il presente atto agli agenti ed ufficiali delle Forze dell’Ordine e di Polizia per la vigilanza sull’osservanza del medesimo.

Il Sindaco
Camilli Piero