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20-05-2016 Ordinanza n. 25 del 16/05/2016 - Incendi Boschivi


IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un elevato rischio di incendi nei terreni agricoli incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni;

Vista la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n.188136 GR/1800 del 12.04.2016 con la quale è stato comunicato che hai sensi della L.R. 28/10/2002 n.39 ART.65, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio della Regione Lazio, è confermato dal giorno 15 Giugno al 30 Settembre 2016;

Visto che l’abbandono e l’incuria da parte di privati di appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno delle aree urbane, comporta il proliferare di notevole vegetazione spontanea con presenza di rovi e sterpaglie, che per le temperature estive risultano causa principale di incendi;

Ritenuto opportuno di dover effettuare interventi di prevenzione incendi nel territorio comunale, nonché evitare azioni che possono per qualsiasi motivo costituire pericolo potenziale di incendi, al fine di diffondere le corrette norme di comportamento ai cittadini e per salvaguardare l’ambiente e ridurre così il rischio incendi;

Vista la D.G.R. del Lazio n.415 del 16/09/2011;

Visto l’art.59 T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/1931 n.773;

Visti gli art.36 e 38 della L. 142/90;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 2 Norme in materia ambientale”;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visti gli art.423.423/bis,434,449,650 e 674 del Codice Penale;


ORDINA

1. IL DIVIETO
di accensione di fuochi durante il periodo compreso dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016, di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d’incendio. e di qualsiasi azione che possa creare pericolo di incendio su tutto il territorio Comunale;

2. IL RISPETTO della normativa specifica vigente, che riguarda tutti i divieti, le eccezioni, e le prescrizioni tecniche, volte a limitare il fenomeno di incendi come disposto dagli art. del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005, n.7, nonché da quanto previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi del 21 Novembre 2000 n.353;

3. L’OBBLIGO a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi , giardini ecc.. anche incolti, nel periodo 15 Giugno - 30 Settembre C.A. a procedere alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe e dagli arbusti infestanti, specie a confine con aree boscate, strade di qualsiasi ordine. Abitazioni e strutture pubbliche;

- I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, anche temporaneo, di aree verdi urbane incolte e comunque in ogni caso di terreni con qualsiasi destinazione urbanistica posti alla distanza di m.100,00 dai centri o agglomerati urbani, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione secca, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo anche solo potenziale di incendio;

- I concessionari di impianti esterni di gas hanno l’obbligo di mantenere sgombre e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m.10,00;

- I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombera da vegetazione secca, di una larghezza non inferiore a m.10,00;

- E’ fatto divieto di lancio di aerostati senza controllo a bordo di qualsiasi dimensione ivi comprese le cosi dette “lanterne cinesi”;

- I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e per l’inosservanza delle prescrizioni impartite;


SANZIONI

Per coloro che procedono all’abbruciamento di residui vegetali, sfalci potature, si configura la violazione penale di cui all’art.256 del D.lgs 152/06, per illecito smaltimento di rifiuti di origine vegetale tramite combustione.

Che il conferimento dei rifiuti vegetali urbani di modesta quantità quali, tagli periodici di erba, potature di bordure di arbusti cespugli e siepi, proveniente da parchi privati, giardini ecc… nell’isola ecologica comunale ubicata in località Montepino è disponibile un cassone scarrabile.

Nei confronti degli inadempienti, salvo che il fatto non integri ulteriori fattispecie sanzionate penalmente o in via amministrativa, si procederà ai sensi dell’art.650 C.P. con rapporto all’Autorità Giudiziaria Penale competente.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, quando non rappresentano infrazioni al codice penale in materia di foreste ed incendi boschivi o leggi speciali, sarà punito con una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,0 con pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00.


DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti su tutto il territorio comunale.

La polizia locale, il corpo forestale dello Stato ed ogni altro agente della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione delle presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 30 gg. al TAR del Lazio, in alternativa, ricorso al Presidente delle Repubblica, entro 120 gg: decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo del Comune.

La presente ordinanza viene trasmessa: al Prefetto di Viterbo, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, alla stazione dei Carabinieri di Grotte di Castro, al Comando VV.FF. provinciale.

Il Sindaco
Piero Camilli


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