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08-02-2016 Ordinanza n. 09/2016


Ord. N. 09
del 05/02/2016


I L   S I N D A C O

Premesso
che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
che chiunque a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, zona lacuale, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute
dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini e i detentori di cani;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio per i cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli animali;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Visto il DPR N. 320/54;
Vista l'ordinanza del 12.12.2006 del Ministro della Sanità;
Vista l'ordinanza del 03/03/2009 del ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
Visto l'art. 54 del D.vo n. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1) divieto di accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche;
2) divieto di ingresso ai cani in Loc. Valdilago lungo la spiaggia lacuale di questo Comune;
3) divieto di far bagnare i cani nelle acque lacuali;
4) obbligo per i proprietari di cani di tenerli al guinzaglio;
5) obbligo di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato igienico e il decoro dei luoghi, e a depositarli con idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;
in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, custode o conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.
6) ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova su aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, idonei strumenti di pulizia ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
7) sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

SANZIONI
Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;
il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di Euro 100,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.
In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della legge 689/81, allegando nel caso documenti, e possono richiedere di essere sentiti dal medesimo.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze in materia, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

La Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Grotte di Castro, 05/02/2016

Il Sindaco
Camilli Piero


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