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14-11-2014 Ordinanza n. 2/2014 del Registro delle Ordinanze delle Strade Regionali del Lazio - Disciplina della circolazione stradale su tutte le strade regionali del Lazio in caso di emergenza neve


Premesso che la Regione Lazio, con legge regionale del 20.5.2002, n. 12 ha costituito l'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. - (Astral), che con Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e la Regione Lazio stipulato in data 23 ottobre 2013, aggiornato ai sensi dell'art. 6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, ha affidato i compiti e le funzioni amministrative e di gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale, rendendola con la stessa anche concessionaria dell'intera viaria regionale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e i. "Nuovo Codice della strada";
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m. e i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Nuovo Codice della Strada";
- Visti gli artt. 5 - 6 commi 4° e 5°, 26 e 39 del vigente nuovo Codice della strada approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n.° 285 e s.m. e i.;
- Visti gli artt. 77,78,79,80 e 122 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente nuovo Codice della Strada D.P.R. n.° 495 del 16.12.1992 e s.m. e i.;
- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata e intensità tali da creare situazioni di pericoli per gli utenti della strada e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni posono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art. 6 comma 4, lett. e), ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014 prot. 1049;

ORDINA

1. A tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015 transitano sulla rete viaria di competenza della Regione Lazio, di cui all'allegato elenco, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
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